diritto
di prelazione - riscatto agrario - contiguità dei due fondi
Cass. 17.07.2002,
n. 10377
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore
diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7, L.
14.08.1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della
proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi
confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità
fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di
demarcazione, senza potere essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta
"contiguità funzionale", ossia di fondi separati ma idonei ad essere
accorpati in un'unica azienda agraria.
Ne consegue che i fondi posti ai lati di una strada
privata agraria, non insistente né sul fondo di proprietà del retraente né su
quello di proprietà del retratto, non possono essere considerati contigui tra
loro, ma vanno ritenuti come fondi non confinanti ai fini degli istituti di
prelazione e riscatto agrario.
Cass. 27.07.2002,
n. 11134
È condizione essenziale al fine dell'esercizio della
prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario dei terreni
confinanti con fondi offerti in vendita che i fondi confinanti con quello del
quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario , in
quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo
normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici
di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico,
laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo
eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore
diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti.